L’Autorità nazionale anticorruzione interviene in questi giorni mettendo a tacere le erronee interpretazioni di alcune Stazioni Appaltanti rispetto alle indicazioni fornite per lo svolgimento delle procedure di gara in concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto. Anac chiarisce che non è stata mai chiesta alle stazioni appaltanti la sospensione delle procedure di gara durante l’emergenza Covid-19 e lo fa mediante un comunicato stampa datato 20/04/2020. In tale comunicato spiega che si è limitata a suggerire “l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate” e di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando tuttavia “la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”.
Questo è quanto Anac ha espresso nella delibera n. 312/2020, nella quale inoltre, vengono fornite indicazioni per le procedure di gara per le quali non si è ancora giunti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte; per le procedure di selezione in corso di svolgimento e per la fase di esecuzione dei contratti.
Inoltre, prosegue l’Autorità eventuali interpretazioni difformi, relative a una presunta richiesta di rinvio delle procedure di gara da parte di Anac è da considerarsi priva di ogni fondamento.
L’Anac appare evidente, considerata l’applicazione delle disposizioni sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, che ricordiamo si estendeva fino al 15 maggio, contenute nell’articolo 103 del Decreto «Cura Italia» (Dl 18/2020), come modificato dall’articolo 37 del Decreto Liquidità (Dl 23/2020), alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, con la delibera in commento (312/2020) ha ritenuto voler fornire le prime indicazioni allo scopo di garantire, l’adozione di modalità uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara.
In particolare, alle stazioni appaltanti si forniscono informazioni in merito a una serie di aspetti tra cui: la sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del Decreto «Cura Italia», come modificato dall’articolo 37 del Decreto Liquidità; la nuova scadenza dei termini così come ricalcolata con applicazione della sospensione; la possibilità per la stazione appaltante, nelle procedure ristrette o negoziate, di disapplicare la sospensione di alcuni termini di gara; la concessione di proroghe ulteriori anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria; la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del codice dei contratti pubblici con collegamenti da remoto, anche quando tale modalità non sia prevista nel bando di gara; la possibilità di pagare l’imposta di bollo in modalità telematica.
Al contrario, tale è la preoccupazione circa possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti pubblici, che l’Autorità con la segnalazione 4 del 09/04/2020 ha sollecitato Governo e Parlamento a individuare misure ad hoc in vista della “fase 2”, in modo da scongiurare che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore.