Con tutto quello che in questi giorni di deroghe e continue emanazioni di decreti ad hoc, gli enti locali vedono stravolgere anche i loro consueti adempimenti, tra cui, i termini entro cui possono deliberare le tariffe/aliquote e i regolamenti dei tributi locali.
Tali termini non apparivano allineati però per il 2020 e questo apportava sicuramente in una situazione di già assoluta incertezza ancor più instabilità per gli addetti ai lavori che devono far riferimenti ai vari tributi e ai relativi termini. Con la conversione del “Cura Italia” il legislatore ha cercato di uniformare tali termini e noi cercheremo di fare un po’ di chiarezza.
Non dimenticando che i differimenti riguardano il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi si applicano ai fini del termine per le deliberazioni delle tariffe/aliquote e dei regolamenti dei tributi locali.
Per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti Tari c’è tempo fino al termine di approvazione del bilancio 2020, ovvero 31 luglio, e a questa conclusione veniamo condotti da una corretta interpretazione dell’attuale quadro normativo di riferimento. Difatti, la posticipazione del termine di approvazione dei regolamenti e tariffe Tari è giustificata dall’introduzione da parte di Arera della nuova regolazione relativa ai piani economici finanziari (Pef) in materia di servizio di gestione dei rifiuti, introdotta ricordiamo con delibera n. 443/2020 pubblicata il 31/10/2019 sulla base della quale i Pef e conseguentemente le tariffe Tari avrebbero dovuto essere approvati entro il termine del 31/12/2019. Termine questo, alla luce dei fatti, impossibile da rispettare da parte dei Comuni e pertanto concessa la deroga dal legislatore al 30/4/2020.
La logica degli eventi che si è scatenata volti alla tutela della salute delle persone, ha imposto l’adozione di disposizioni, come quelle contenute nel Dl 18/2020 e alla sospensione o rinvio dei termini di scadenza per il compimento dell’attività amministrativa e tributaria. Per quel che interessa in questa sede, tra i diversi rinvii, il termine per approvare il bilancio di previsione è stato posticipato al 31/5/2020 ai sensi dell’articolo 107 del Dl 18/2020.
Il medesimo articolo, al comma 4, ha previsto il rinvio al 30/6/2020 del termine per approvare le tariffe Tari per il 2020. E ancora lo stesso articolo, al comma 5, ha previsto la possibilità di approvare i Pef entro 31/12/2020 con riflesso sulle tariffe Tari dal 2021.
Nell’ambito del nuovo ordine normativo sembra riacquistare efficacia la norma di sistema che lega l’approvazione anche dei regolamenti Tari al termine di approvazione del bilancio di previsione. Termine quest’ultimo fissato al 31/7/2020 ex articolo 107, comma 2 del Dl 18/2020, almeno stando al maxi emendamento approvato dal Senato in sede di conversione del citato Dl. Pertanto a queste due entrate si applica il differimento al 31 luglio 2020, per la determinazione delle tariffe e per la determinazione del regolamento.
Il comma 779, art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) disciplina il regime transitorio, relativo al primo anno di applicazione della nuova imposta. È stabilito che per l’anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.
Tali deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine stabilito, hanno effetto dal 1 gennaio 2020. Il legislatore non ha modificato questa disposizione. C’è invece una modificazione implicita e pertanto alla nuova IMU si applica il differimento al 31 luglio 2020, per la determinazione delle aliquote e per la determinazione del regolamento.
Per il canone unico TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, c’è il differimento per le tariffe/aliquote e regolamento entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell’Art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria).