Con la conversione del Dl rilancio 34/2020 si è assistito alla proroga dei termini per l’approvazione del bilancio degli enti locali.
Nel 2020 i termini relativi all’approvazione delle deliberazioni afferenti ai tributi locali sono stati spesso discussi soprattutto con riferimento all’IMU e alla TARI, caratterizzati da importanti interventi normativi che avevano portato il legislatore a scrivere norme speciali di deroga relative all’adozione delle stesse delibere.
Ad esempio in merito all’IMU il comma 779 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 aveva previsto, per il 2020, in deroga al comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 nonché dell’articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, di approvare i nuovi atti anche dopo il termine di approvazione del bilancio e comunque entro il 30 giugno 2020.
Per la TARI invece il dl 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la previsione del comma 683 bis prevedendo l’approvazione di tariffe e regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.
Si deve infine aggiungere il comma 4 dell’articolo 107 del dl 18/2020 (Cura Italia) che portava la determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, termine previsto in precedenza dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147.
Tutto però è stato superato con l’abrogazione delle medesime da parte dell’articolo 138 del dl 34/2020, che è intervenuto per allineare l’approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dall’articolo 107 del dl 18/2020 (Cura Italia).
Pertanto, data la conversione in Legge del decreto rilancio, ad oggi il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è fissato al 30 settembre 2020, contenuto nell’articolo 107.
Il dl rilancio inoltre all’articolo 138 intitolato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU” con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 si pone l’obiettivo di raggiungere l’allineamento dei termini con una tecnica legislativa che porta alla conclusione secondo cui, con l’abrogazione delle citate norme speciali, si applica la regola generale indicata dall’articolo 53 che collega le delibere tributarie al termine ultimo di approvazione del bilancio.
Così tutte le modifiche attuate, che incidono sul termine ultimo di approvazione del bilancio, trascinando anche il termine di approvazione finale delle delibere tributarie, comprendendo altresì anche il caso in cui l’ente intenda modificare una delibera già adottata o agire dopo l’approvazione del bilancio dell’ente ma sempre entro il termine nazionale.