Legge di Bilancio 2020 ha ampliato il raggio d’azione dell’istituto del ravvedimento operoso abrogando il comma 1-bis dell’art.13 del D.Lgs n.472 del 1997. Tale beneficio prima era rivolto ad ampio spettro ai tributi dell’Agenzia dell’Entrate, tanto che per i soli tributi locali l’istituto si concludeva con il ravvedimento lungo.
Ma considerato il potere sanatorio di tale strumento il Legislatore ha adottato tale ampliamento per far si che il contribuente possa sanare la propria posizione tributaria corrispondendo il tributo non versato (o non interamente versato), la sanzione e gli interessi legali.
Ricordiamo che il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti delle Amministrazioni.
RAVVEDIMENTO SPRINT (articolo 13, D.Lgs. 471/1997): la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
RAVVEDIMENTO BREVE (articolo 13, D.Lgs. 472/1997 co.1 lett.a): la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all’1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
RAVVEDIMENTO MEDIO O TRIMESTRALE (articolo 13, D.Lgs. 472/1997 co.1 lett.abis): la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all’1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
RAVVEDIMENTO LUNGO O ANNUALE (articolo 13, D.Lgs. 472/1997 co.1 lett.b): la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO O BIENNALE (articolo 13, D.Lgs. 472/1997 co.1 lett.b-bis): la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
RAVVEDIMENTO ULTRA-BIENNALE (articolo 13, D.Lgs. 472/1997 co.1 lett.b-ter): la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto che la sanzione ordinaria del 30% passi al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.
L’istituto è applicabile qualora la violazione non sia già stata constatata dall’amministrazione competente o non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione, non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.
Infine, oltre al tributo e alla sanzione ravveduta, per sanare l’errore o l’omissione, è necessario versare anche gli interessi. Gli interessi maturano giorno per giorno e vengono calcolati mediante il regime di capitalizzazione semplice, nel seguente modo:
importo interessi = tributo evaso x tasso d’interesse legale x giorni di ritardo/365
Il tasso d’interesse di riferimento viene stabilito ogni anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto. I tassi d’interesse degli ultimi anni sono i seguenti:
ANNO 2016 – 0,2% – D.M. 11 Dicembre 2015
ANNO 2017 – 0,1% – D.M. 7 Dicembre 2016
ANNO 2018 – 0,3% – D.M. 13 Dicembre 2017
ANNO 2019 – 0,8% – D.M. 12 Dicembre 2018
ANNO 2020 – 0,5% – D.M. 12 Dicembre 2019
Un esempio, un contribuente ha omesso di saldare l’IMU 2019, per un importo pari a 100,00 €. Decide di effettuare il versamento in data 4 febbraio 2020, con un ritardo di 50 giorni. Quanto dovrà pagare, in totale, il contribuente?
Tributo = 100 €
Sanzione (ravvedimento medio) = 1,67 % x 100 € = 1,67 €
Interessi = Interessi anno 2019 + Interessi anno 2020 = [(100 x 0,8 x 15)/365] + [(100 x 0,05 x 25)/365] = 3,63 €
Totale da pagare = Tributo + Sanzione + Interessi = 100 € + 1,67 € + 3,63 € = 105,30 €